Art. 1

In vigore dal 22 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni; Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Nell'anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, cinquemila sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva: per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1910 e successive; per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1915 e successive. Nello stesso anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, trentamila graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle classi di leva 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933, appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel precedente comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-22;1519#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo