Art. 2

In vigore dal 12 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: MORO Reg istrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956 Att i del Governo, registro n. 95, foglio n. 31. - CARLOMAGNO
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Art. 2 Proroga del termine previsto nel decreto 11 dicembre 1952, n. 2392, riguardante le rilevazioni dei dati statistici per la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati. — Testo vigente | Portale Normativo