Art. 2
In vigore dal 12 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Reg istrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Att i del Governo, registro n. 95, foglio n. 31. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-21;1345#art-2