Art. 1

In vigore dal 31 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1255, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, e 11 dicembre 1952, n. 2392; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . È prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392, entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."
  • Il D.P.R. 21 dicembre 1961, n. 1499 nel modificare il D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1964 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1958, n. 1259, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-21;1345#art-1

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