Art. 2

In vigore dal 1 mar 1956
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1955 GRONCHI MORO - GAVA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 54. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-26;1516#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennita' per infortuni sul lavoro in agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo