Art. 2
In vigore dal 1 mar 1956
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1955
GRONCHI
MORO - GAVA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 54. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-26;1516#art-2