Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 mar 1956
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1955 GRONCHI MORO - GAVA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 54. - CARLOMAGNO
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