Art. 2

In vigore dal 24 gen 1956
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Azzio ed il ricostituito comune di Orino, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Orino-Azzio alla data del presente decreto. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Orino-Azzio, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Orino e di Azzio, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 novembre 1955 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 172. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-17;1333#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Orino, in provincia di Varese, e restituzione al comune di Orino-Azzio dell'antica denominazione di Azzio. — Testo vigente | Portale Normativo