Art. 1

In vigore dal 24 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1287, con il quale i comuni di Orino e di Azzio furono riuniti in unico Comune, con denominazione "Orino-Azzio" e capoluogo in Orino; Vista l'istanza 9 febbraio 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Orino ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Orino-Azzio in data 4 marzo 1947, n. 5, ed in data 30 aprile 1955, n. 12; della Deputazione provinciale in data 31 luglio 1947, n. 1804, e del Consiglio provinciale di Varese in data 25 giugno 1955, n. 543, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi, Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Orino, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Orino-Azzio è restituita l'antica denominazione di Azzio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-17;1333#art-1

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