Art. 2
In vigore dal 8 mar 1956
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, citata nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1955
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 33. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-15;1503#art-2