Art. 1
In vigore dal 8 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le predisposizioni occorrenti per assicurare le migliori condizioni di indipendenza e di sicurezza delle opere costruite dalla Marina militare nel territorio del comune di Monte di Procida (provincia di Napoli).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-15;1503#art-1