Art. 2
In vigore dal 19 gen 1956
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1325#art-2