Art. 1
In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vinto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo
1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378;
Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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Il contributo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro per la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinato nella misura del 2,90 per cento della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1325#art-1