Art. 1

In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vinto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264; Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378; Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . Il contributo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro per la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinato nella misura del 2,90 per cento della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
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Art. 1 Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1955 dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. — Testo vigente | Portale Normativo