Art. 2
In vigore dal 26 nov 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Atti dei Governo, registro n. 93, foglio n. 185. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-10;1098#art-2