Art. 1
In vigore dal 26 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, contenente la delega al Governo ad emanare le norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente l'attribuzione al personale statale in attività
di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile;
Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione
del Ministero dell'Africa italiana, integrata e modificata con la legge 9 luglio 1954, n. 431;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Ai fini della determinazione della misura delle indennità integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431, va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio in applicazione dell'art. 7 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430, e successive norme integrative e modificative, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà provveduto, d'ufficio, a riliquidazione delle indennità già corrisposte, ai sensi del precedente comma. Ugualmente si provvederà nei confronti del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 9 luglio 1954, n. 431.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-10;1098#art-1