Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale

Art. 8

In vigore dal 30 nov 1955
Il presidente, nominato su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni e può essere confermato. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente: presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede a tutto quanto e necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'Ente. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal vice-presidente eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo