Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale
Art. 8
8 / 21In vigore dal 30 nov 1955
Il presidente, nominato su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Governo della Regione siciliana, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni e può essere confermato.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente: presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede a tutto quanto e necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'Ente.
In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal vice-presidente eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-25;1038#art-sde-8