Art. 2

In vigore dal 9 dic 1955
Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione stabilirà in quali scuole debba impartirsi l'inesegnamento della stenografia secondo il predetto sistema Stenital-Mosciaro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 186. - E. GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-21;1089#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Autorizzazione all'insegnamento della stenografia secondo il sistema Stenital-Mosciaro. — Testo vigente | Portale Normativo