Art. 1

In vigore dal 9 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 agosto 1910, n. 821; Visto l'art. 107 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480; Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 937, per l'insegnamento della stenografia nelle scuole medie; Visto il regio decreto 7 ottobre 1937, n. 1759; Sentito il parere della Commissione all'uopo nominata dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro con decreto del 14 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1955, n. 34, foglio n. 355; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . L'insegnamento della stenografia può essere impartito in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado secondo il sistema Stenital-Mosciaro oltre che secondo i sistemi Gabelsberger-Noe, Cima e Meschini.
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