Art. 3
In vigore dal 26 ago 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;764#art-3