Art. 1

In vigore dal 26 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; Visto il decreto del. Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Al personale con rapporto stabile d'impiego, già appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia, e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso le Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, o comunque di fatto, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui è riferita la parificazione gerarchica del predetto personale, richiamata dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;764#art-1

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