Art. 2

In vigore dal 19 ago 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - GAVA - VANONI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 81. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;695#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Sospensione dell'applicazione del dazio di importazione per alcuni macchinari ed attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti. — Testo vigente | Portale Normativo