Art. 1

In vigore dal 19 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n; 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422 e 5 luglio 1955, n. 548, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di sospendere i dazi sui macchinari e sulle attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . È sospesa l'applicazione del dazio di importazione per i sottoindicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario: ex 898 - tubi di acciaio legato per pressioni non inferiori alle 40 ata e temperature non inferiori ai 150° C; ex 901 - raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc., per i tubi di acciaio sopra descritti; ex 1042 - caldaie a vapore multitubolari ad alta pressione, capaci di produrre almeno 220 Tn, di vapore all'ora, a non meno di 80 ata e 450 °C, e loro parti (corpi cilindrici, ecc.); ex 1043 - apparecchi ausiliari ed accessori delle caldaie sopra descritte (apparecchi di pulitura, recupero gas, epurazione e trattamento acqua caldaia, disaeramento acque alimentazione e simili, surriscaldatori, riscaldatori di acqua e di aria, economizzatori, condensatori, accumulatori di vapore, apparecchi e scambiatori di calore per riscaldare ed evaporare acqua destinata alla alimentazione delle caldaie e simili); ex 1046 - turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore a 80 mila HP, per vapore a pressione non inferiore ad 80 ata e temperatura di almeno 450° C alla ammissione; ex 1059 - elettropompe per alimentazione caldaie con non meno di 220 Tn. di acqua all'ora a più di 150° C - 80 ata; ex 1062 - parti staccate delle turbine sopra descritte (pale, palette, rotori, regolatori di pressione, guarnizioni per tubazioni di vapore o acqua); ex 1063 - ventilatori centrifughi per tiraggio forzato e indotto per le caldaie sopra descritte; ex 1068 bruciatori misti a combustibili liquidi ed a lignite polverizzata, per le caldaie sopra descritte; ex 1142 - trasportatori meccanici a nastro di gomma, scomponibili; ex 1147-d - macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 1000 kW. per quelli destinati all'escavazione della terra, e di non meno 300 kW. per quelli destinati all'escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 kW., di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori per terra, meccanici a nastro, su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 kW.); ex 1148 - macchine speciali per frantumazione e polverizzazione di lignite contenente elevata umidità (50%) ed alta percentuale (8%) di corpi estranei; ex 1171 - alternatori elettrici trifasi, muniti di rotori senza polisalienti, di potenza di targa superiore a 65.000 kW., da accoppiare a turbine a vapore; ex 1178 - apparecchi automatici di regolazione (di intensità, di tensione, termostatici e simili) per gli alternatori sopra descritti; ex 1197, ex 1283 - precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi; apparecchiature e complessi per la regolazione, la protezione, il controllo ed il comando del funzionamento termico e meccanico di caldaie e di turbo-alternatori di potenza non inferiore a 65.000 kW.; ex 1210 - locomotive ferroviarie, a scartamento in uso per le Ferrovie dello Stato, azionate da gruppi Diesel elettrici; ex 1218-a-2 - trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 7000 cmc.; ex 1284 - apparecchi elettrici di misura e di registrazione e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione, ecc., sopra descritti. La sospensione daziaria è limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verrà effettuata non oltre il 14 luglio 1957, previo accertamento, da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;695#art-1

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