Capo II

Art. 18

In vigore dal 13 ago 1955
Entro il termine fissato dall'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, saranno emanate le ulteriori norme che potranno occorrere, ai sensi del predetto art. 20.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-18

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