Capo I

Art. 14

In vigore dal 13 ago 1955
Nel caso di perizia disposta nel dibattimento, ed in questo espletata, le parti private hanno facoltà di presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un proprio consulente tecnico perché esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito; per l'esercizio di tale facoltà il dibattimento non può essere sospeso o rinviato. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 315 del codice di procedura penale e, se le parti interessate sono più, si osserva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 323 dello stesso codice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-14

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