Art. 3
In vigore dal 12 nov 1955
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo resteranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1955
GRONCHI
ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 55. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-19;934#art-3