Art. 2
In vigore dal 12 nov 1955
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo riservati, uno all'insegnamento di tecnologia e utilizzazione forestali (compresa meccanica applicata) e l'altro all'insegnamento di economia ed estimo forestale, in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di agraria della Università di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-19;934#art-2