Art. 1
In vigore dal 14 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul recintamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546, possono essere richiamati alle armi per istruzione nell'anno 1955 anche graduati e militari di truppa della classe 1932 appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel predetto decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 luglio 1955
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-19;772#art-1