Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul recintamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Articolo unico. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 546, possono essere richiamati alle armi per istruzione nell'anno 1955 anche graduati e militari di truppa della classe 1932 appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel predetto decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1955 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
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