Art. 2
In vigore dal 4 ott 1955
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti sovventori di corrispondergli l'eventuale trattamento di cessazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1955
GRONCHI
ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 132. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;837#art-2