Art. 1

In vigore dal 4 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto 28 maggio 1936, n. 1162, in virtù del quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Modena in data 20 marzo 1936 tra l'Università di Modena e gli Enti locali in essa indicati, per la istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università medesima, da destinarsi all'insegnamento di radiologia; Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1504, col quale si provvide all'attuazione delle norme di cui all' del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi dell'Università di Modena; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Modena il 24 gennaio 1955 tra l'Università degli studi e gli Enti locali in essa indicati, per la proroga fino al 31 ottobre 1960 della convenzione approvata col regio decreto 28 maggio 1936, n. 1162.
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