Art. 2

In vigore dal 24 ago 1955
Gli del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, nonché le parole: (e tecnici in genere" contenute negli articoli 4, primo comma, 5, primo comma, e 9 sono soppressi. Le disposizioni dell'art. 10 del regio decreto suddetto conservano la loro efficacia Limitatamente al personale sanitario ivi contemplato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1955 Atti del Governo, registro 52, foglio n. 36. - E. GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-12;637#art-2

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