Art. 1
In vigore dal 24 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;
Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico summenzionato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le tabelle organiche e di trattamento economico per stipendi, salari ed aumenti periodici, stabilite dal regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, allegato I, II-b e III-b, per il personale amministrativo, di assistenza e subalterno degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse al presente decreto, che saranno vistate dai Ministri per l'interno e per il tesoro.
Mediante apposito regolamento, da deliberarsi dall'Amministrazione degli istituti suddetti e da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della speciale Commissione di tutela di cui all'art. 5 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, gli assegni di attività a qualsiasi altro titolo, il trattamento di quiescenza e ogni altra norma attinente al rapporto d'impiego del personale di cui al precedente comma.
Con lo stesso regolamento saranno, altresì, stabilita le disposizioni di carattere transitorio dirette a disciplinare il collocamento negli organici previsti dalle tabelle annesse al presente decreto del personale di ruolo in servizio presso gli Istituti fisioterapici ospitalieri, nonché il conferimento, nella prima formazione degli organici medesimi, dei posti disponibili, dopo effettuato il collocamento del personale suddetto, e l'avanzamento nei singoli gradi di ciascun ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-12;637#art-1