Art. 2
In vigore dal 19 ago 1955
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cugliate-Fabiasco ed il ricostituito comune di Marchirolo, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Val Marchirolo alla data del presente decreto.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Val Marchirolo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Marchirolo, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 14. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-04;614#art-2