Art. 1

In vigore dal 19 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 10 agosto 1928, n. 2043, con il quale i comuni di Cugliate, Fabiasco e Marchirolo, in provincia di Varese, furono riuniti in unico Comune denominato "Val Marchirolo" con capoluogo Marchirolo; Viste le istanze 1 ed 8 luglio 1951, con le quali la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Marchirolo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Val Marchirolo in data 21 giugno 1953, n. 25 e 29 agosto 1954, n. 39, e del Consiglio provinciale di Varese in data 30 giugno 1953, n. 287 e 14 dicembre 1954, n. 472, con le quali è stato espresso parere in merito alla ricostituzione di cui trattasi ed in ordine al cambiamento della denominazione del comune di Val Marchirolo nonché alla determinazione della sua sede municipale; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Marchirolo, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Il comune di Val Marchirolo assume la denominazione di "Cugliate-Fabiasco", con sede municipale in Cugliate.
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