Art. 1
In vigore dal 22 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 9 aprile 1951, n. 338, concernente le norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi;
Sulla proposta dei Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
La spesa di gestione per i servizi antincendi a carico dei Comuni è determinata per l'anno 1954 in lire 5.356.064.858.
La quota di spesa per ciascun Corpo dei vigili del fuoco è stabilita dall'annessa tabella firmata dal Ministro per l'interno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1955
GRONCHI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-31;900#art-1