Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 9 aprile 1951, n. 338, concernente le norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi; Sulla proposta dei Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta: La spesa di gestione per i servizi antincendi a carico dei Comuni è determinata per l'anno 1954 in lire 5.356.064.858. La quota di spesa per ciascun Corpo dei vigili del fuoco è stabilita dall'annessa tabella firmata dal Ministro per l'interno. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 maggio 1955 GRONCHI SCELBA - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
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