Art. 1

In vigore dal 1 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto l', sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 469; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 23 luglio 1953 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.
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