Art. 1
In vigore dal 1 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto l', sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 469;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 23 luglio 1953 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;682#art-1