Art. 3

In vigore dal 1 set 1955
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente , sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1955 GRONCHI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 60. - E. GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;682#art-3

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