Art. 13
In vigore dal 14 nov 1956
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza di esame e di diploma sono stabilite, nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.
Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;1554#art-13