Art. 12

In vigore dal 14 nov 1956
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;1554#art-12

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