Art. 2
In vigore dal 17 ago 1955
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1955
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 150. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-21;599#art-2