Art. 1
In vigore dal 17 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sillo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo allo scopo di aggiornare la preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;
Su proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per istruzione, durante il periodo intercorrente tra la data del presente decreto e il termine dell'esercizio 1955-56, contingenti per complessivi n. 300 sottufficiali e n. 600 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-21;599#art-1