Art. 2
In vigore dal 17 mar 1955
L'onere di cui al presente decreto viene fronteggiato con parte dello stanziamento iscritto nel capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-23;70#art-2