Art. 1
In vigore dal 17 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 612, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio per le finanze e per tesoro;
Decreta:
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Sono ceduti alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i nove decimi dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico relativi all'anno 1953, da calcolarsi sui versamenti in conto competenza e residui affluiti in detto anno presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-23;70#art-1