Art. 2

In vigore dal 2 apr 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 luglio 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 191. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-13;132#art-2

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