Art. 1

In vigore dal 2 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso mediante scambio di Note effettuato a Roma il 10 luglio 1954 fra l'Italia e l'Austria per la notifica di pubblici tributi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-13;132#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo