Art. 2
In vigore dal 19 mar 1955
Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Vicolungo e il ricostituito comune di Mandello Vitta, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazionio, del personale attualmente in servizio presso il comune di Vicolungo.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Vicolungo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Mandello Vitta, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 34. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-24;1404#art-2