Art. 1
In vigore dal 19 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 1 novembre 1928, n. 2590, con il quale i comuni di Vicolungo e di Mandello Vitta furono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione "Vicolungo";
Vista l'istanza in data 5 maggio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti dei cessato comune di Mandello Vitta ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni della Giunta municipale in data 14 aprile 1946, n. 22, e del Consiglio comunale di Vicolungo in data 24 aprile 1954, n. 9, della Deputazione provinciale in data 23 maggio 1946, n. 449, e del Consiglio provinciale di Novara in data 31 maggio 1954, n. 6, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
È ricostituito il comune di Mandello Vitta, in provincia di Novara, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-24;1404#art-1