Art. 8
In vigore dal 9 apr 1955
I fondi di cassa e i crediti e debiti, al 15 settembre 1947 dei comuni di Briga Marittima, Olivetta San Michele e Valdieri sono attribuiti ai comuni di Briga Alta e Triora, al comune di Olivetta San Michele al comune di Valdieri, nelle rispettive proporzioni del 37%, del 56% e del 95%, e per il rimanente ai comuni di La Brigue (Francia), di Breil (Francia) e di Valdeblore (Francia) nelle rispettive proporzioni del 63% del 44% e del 5%.
I fondi di cassa e l'eventuale attivo del comune di Tenda, alla data del 15 settembre 1947, sono attribuiti al comune di Tende, previa deduzione dell'eventuale passivo e delle spese di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1513#art-8