Art. 4

In vigore dal 9 apr 1955
Salvo quanto è disposto nel comma successivo, al comune di Triora, per la frazione di Realdo, è attribuita la proprietà dei beni dell'ex comune di Briga Marittima siti in territorio attribuito alla Francia, posti nella zona compresa tra la frontiera ed una linea che scende lungo la cresta fra le valli di Sibaire e di Broc a quota 1282 della carta al 25.000, continua a scendere nella Valle di Dornin a quota 1149 per risalire alla cima della Mala (quota 1580), ridiscende a quota 1341, poi a quota 1243, risale a quota 1299, segue la parete rocciosa, poi la Valle di Montenero sino a quota 970, risale la piccola valle nei pressi della a "Casa Noce" e raggiunge infine la strada a quota 1557. I boschi compresi fra i beni di cui al comma precedente sono attribuiti in comproprietà, per metà, ai comuni di Triora (per Realdo) e di Briga Alta e per l'altra metà al comune di La Brigue (Francia). Qualora fra detti beni il rapporto fra pascolo e bosco dovesse variare in proporzione notevole a scapito del pascolo, il comune di Triora (per Realdo) avrà diritto ad una revisione dell'attribuzione dei beni prevista nel comma precedente. Ai comuni di Briga Alta e di Triora (per Realdo) sono attribuiti i beni immobili dell'ex comune di Briga Marittima rimasti in territorio italiano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1513#art-4

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