Art. 1
In vigore dal 9 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la decisione della Commissione di conciliazione italo-francese del 9 ottobre 1953, n. 163, relativa alla ripartizione dei beni comunali di frontiera;
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386, concernente la sistemazione territoriale delle zone dei comuni di Briga Marittima e di Tenda, rimaste all'Italia;
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per l'interno;
Decreta:
.
I comuni di Bardonecchia, Ferrera Cenisio, la Thuile, Pigna, Rocchetta Nervina e Venalzio conservano la proprietà dei loro beni immobili siti in territorio attribuito alla Francia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1513#art-1